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  • In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia e PdC

    È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario, di 58 voci, contenente l’elenco degli interventi di edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni. Un elenco, non esaustivo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

    Il glossario è allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato nella Gazzetta ufficiale di sabato 7 aprile (decreto ministeriale 2 marzo 2018).

    Gli interventi di edilizia libera nel glossario unico

    Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere.

    Se si rispettano le caratteristiche tipologiche e materiche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna, di protezione antincendio e di climatizzazione. Anche l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri storici, è considerata come un’attività di edilizia libera. Nessun titolo edilizio anche per i gazebo e altri arredi da giardino.

    Rispetto al decreto “Scia 2”, il glossario entra nel dettaglio

    La categoria “edilizia libera” – va ricordato – era stata ampliata proprio dal decreto “Scia 2”, che vi aveva inserito alcuni interventi prima soggetti alla Cil (Comunicazione di inizio lavori), comunicazione abolita dallo stesso decreto. Tale ampliamento viene recepito dal glossario che, però, fa anche un passo in più e per ciascuna voce di “edilizia libera” contenuta nell’allegato A al decreto “Scia 2”, va a dettagliare quali attività non necessitano di comunicazione.

    Quindi, se il decreto “Scia 2” liberalizzava, ad esempio, gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, il glossario, specifica che in tale voce vanno considerati i gazebo, i ripostigli per attrezzi e i pergolati, purché di limitate dimensioni (in questo caso la discrezionalità è ancora presente) e non stabilmente infissi al suolo. Vi rientrano, inoltre, gli arredi da giardino, come i barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche.  Glossario_edilizia_libera_Gazzetta_ufficiale

     

  • Iva agevolata al 10% nelle ristrutturazioni, ecco come si applica

    È in vigore da poco meno di due mesi la Legge di Bilancio 2018 e con essa le misure di agevolazione fiscale, comprese quelle per la casa.

    Oltre ai bonus fiscali per gli interventi di ristrutturazione ediliziariqualificazione energetica e adeguamento antisismico, la Legge di Bilancio 2018 contiene una norma che prova a chiarire una questione spinosa: l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA del 10% nei lavori di recupero edilizio, che da anni tormenta committenti e imprese.

    Per facilitarne la comprensione, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha spiegato tale norma di interpretazione autenticadell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    La norma riguarda l’articolo 7, comma 1, lett. b), della Legge 488/1999, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (ex articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge 457/1978) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

    Con il successivo DM 29 dicembre 1999 sono stati individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni, ai quali si applica l’IVA al 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

    Con la norma di interpretazione autentica, viene chiarito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate, si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29 dicembre 1999.

    Come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

    La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare:
    – il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione;
    – i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

    Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

    La nota del Ministero dell’Economia ribadisce quanto spiegato lo scorso novembre nel Dossier del Servizio Studi del Senato.

  • Bonus casa 2018

    Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie 2018
    I contribuenti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. La detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, se va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto.

    La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà. In generale, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

    E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% – su una spesa massima di 10mila euro – per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Questa detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2017.

    Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

    Bonus verde
    È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi eseguiti su unità immobiliari a uso abitativo:

    sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

    realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

    Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

    Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

    Risparmio energetico
    I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

    L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

    L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

    la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

    il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)

    l’installazione di pannelli solari

    la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

    Cessione del credito

    I beneficiari dell’agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.

    Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
    Per gli interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche è possibile fruire di una detrazione ai fini Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. La detrazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità. Il pagamento va effettuato con bonifico.

    Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

    Chi esegue interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche può usufruire di una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018

    Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

    Sisma bonus
    Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

    La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. La detrazione fiscale aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
    Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’ 80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
    Attenzione: queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
    Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
    Le detrazioni potenziate per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli istituti autonomi di case popolari (Iacp).