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Il Fisco, con una nuova risposta, estende l’applicabilità del bonus facciate ai parapetti dei balconi e installazione di corpi illuminanti
Il Fisco, con Risposta n. 482/2021, estende l’applicabilità del bonus facciate anche agli interventi che interessano i parapetti dei balconi e l’installazione di corpi illuminanti.
Nel caso di specie, il contribuente vorrebbe effettuare interventi sui parapetti dei balconi e prevedere l’illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete.
Solo per fini esclusivamente estetici, l’intenzione era quella di modificare i parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata sostituendo il vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello stesso materiale, ma con migliori caratteristiche in termini di sicurezza. Inoltre è prevista l’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne.
Nella Risposta n. 482/2021, l’Agenzia delle entrate precisa che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso (cfr. risposta n. 289 del 2020 e Circolare n. 2/E del 2020).
In merito alla illuminazione trmaite l’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (cfr. risposta n. 520 del 2020), il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici” aspetto desumibile, tra l’altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio si precisano meglio i contorni del super ecobonus, consistente, lo ricordiamo, nella possibilità di ottenere una detrazione fiscale spalmata in cinque anni pari al 110% delle spese sostenute per lavori effettuati tra il 1° luglio prossimo e il 31 dicembre 2021.
Che cosa si può fare
Prima di segnalare i principali aspetti che emergono dal testo (che però aspetta il vaglio e le eventuali modifiche del Parlamento nei prossimi sessanta giorni prima dell‘entrata in vigore definitiva) è opportuno forse sgombrare il campo da alcune semplificazioni mediatiche sentite in questi giorni e causate dall’eccesso di sintesi cui sono costretti i notiziari televisivi. Il decreto presenta una serie di misure innovative per il rinnovo degli edifici ma non consente genericamente di rinnovare casa gratis. Se ad esempio si demolisce una parete o si rifà l’impianto idrico della casa si può ricorrere al bonus ristrutturazione, che ha modalità diverse (50% di detrazione in dieci anni).
I lavori che danno accesso all’ecobonus
Detto questo ricordiamo quali lavori hanno diritto al superbonus. Tre le categorie di spesa: 1) coibentazione termica dell’edificio, con tetto massimo di spesa detraibile pari a 60 mila euro per unità immobiliare (significa che in una casa indipendente il tetto 60 mila euro, in un condominio 60mila euro per ogni singola unità immobiliare); 2) installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento con requisiti di alta efficienza in condominio , con tetto di spesa di 30mila euro; 3) installazione di caldaie ad alta efficienza per le unità immobiliari indipendenti che siano anche abitazione principale del contribuente. I tetti dei punti 1 e 2 o 1 e 3 sono cumulabili. Se ad esempio un condominio effettua la coibentazione e cambia l’impianto di riscaldamento il tetto massimo agevolabile è di 60+30 mila euro. Condizione per accedere all’agevolazione è che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche o comunque il miglioramento del rendimento energetico di una classe se questo è il massimo possibile.
Lavori accessori che rientrano nel nuovo ecobonus
L’ecobonus in vigore attualmente, con aliquote che vanno da 50 al 75%, prevede una serie di altri lavori che non rientrano nelle categorie sopra riportate. Ad esempio la sostituzione degli infissi. Questi lavori possono però rientrare, se ci è consentito il facile gioco di parole, dalla finestra. Infatti queste opere se compiute assieme ai lavori appartenenti alle tre categorie sopra ricordate rientrano nella nuova agevolazione. Ci sono poi due altri interventi che danno diritto all’agevolazione sempre se compiuti assieme alle altre opere agevolabili: l’installazione dei pannelli fotovoltaici e quella di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche.
Ecobonus al 110%: chi resta escluso
La norma però prevede anche una serie di esclusioni dal super ecobonus. Quella che probabilmente farà più discutere riguarda i lavori (oggi agevolabili dall’ecobonus ordinario) per le seconde case indipendenti. La norma infatti esclude le unità unifamiliari che non siano abitazione principale. Sono invece agevolate le seconde case in condominio. Le persone fisiche sono escluse quando operano come esercenti arti o professioni anche se dovrebbero rientrare nell’agevolazione quando l’immobile si trova in condominio. Succede così nel bonus ristrutturazione, esteso agli immobili non residenziali per i lavori sulle parti comuni in condominio e d’altra parte lo dice il buon senso: i lavori vanno decisi in assemblea a maggioranza qualificata, se in un condominio ci sono alcuni studi e negozi a piano strada i proprietari non daranno mai il benestare ai lavori se non possono ricevere l’agevolazione.
La case bifamiliari e il sismabonus
Interessante poi ricordare che la nozione di condominio ricomprende tutti gli edifici che abbiano alcuni parti in comune. Anche se le unità sono solo due. Per cui una villetta bifamiliare con due unità immobiliari distinte avrà diritto al bonus se i titolari ad esempio decidono di coibentare l’edificio perché comunque si tratta di lavori condominiali anche se per uno o per entrambi i proprietari non si tratta di abitazione principale. Infine, sale al 110% anche l’agevolazione prevista per il sismabonus. La normativa ora in vigore prevede aliquote variabili a seconda se i lavori apportino il miglioramento di una o di due classi sismiche. L’aliquota ora viene unificata: sono compresi, come previsto dalla norma in vigore, gli immobili residenziali e non, prima e seconda casa. Sono esclusi però gli immobili in fascia sismica 4, quella dei comuni dove il rischio di terremoto è scarso o nullo.
La recente approvazione della legge di bilancio 2020, n° 160 del 27/12/2019, prevede ai commi dal 219 al 224 dell’art. 1, l’introduzione del cosiddetto “bonus facciate”, ovvero di un sostanzioso beneficio fiscale consistente in una detrazione del 90% dall’imposta lorda per le spese relative ad interventi sulle facciate degli edifici.
Immobili interessati: ai sensi del DM 2/4/68 n° 1444 sono quelli ricadenti in zona “A” (centro storico) , ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; e quelli ricadenti in zona “B” (in genere zone adiacenti al centro storico) ovvero le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Detrazione: Per le spese documentate, (comprese onorari professionali, acquisto materiali, occupazione suolo pubblico, ecc.) sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata … … spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento, ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Soggetti beneficiari: accedono al beneficio sia i lavoratori autonomi che i dipendenti o i pensionati, i primi in sede di dichiarazione annuale dei redditi, i secondi con la presentazione del modello 730.
Facciata “esterna”: le perplessità manifestate da alcuni circa l’applicabilità del beneficio ai soli lavori che interessano facciate su strada, pur se opportune e sicuramente interessanti, specialmente se riferita allo spirito della legge, non sembrano avere fondamento, dal momento che le facciate, come definite dal codice civile e da diverse sentenze della Cassazione, sono parte dell’involucro esterno di un fabbricato, ovvero l’insieme delle sue mura perimetrali, motivo per cui rientra sempre nelle proprietà comuni condominiali. Non ha quindi rilevanza l’affaccio sulla strada esterna o sul cortile interno, e d’altronde le facciate di un villino poste al centro di un giardino privato, magari recintato da muro e da vegetazione, affacciano sul giardino e non su strada, ma, non per questo non possono beneficiare della detrazione, a condizione ovviamente che ricadano in zona “A” o “B”.
Rifacimento intonaci e ecobonus: Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori stessi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, … ecc., beneficiando anche dell’ecobonus; in caso l’intervento sulle facciate riguardasse anche gli intonaci per una superficie superiore al 10 % è possibile accedere anche al beneficio dell’ecobonus, in quanto il Bonus facciate non è in conflitto con l’ecobonus per il risparmio energetico e/o con il bonus ristrutturazioni. Si possono quindi effettuare le tinteggiature della facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus, o nel bonus ristrutturazioni e usufruire anche di tutte e tre le detrazioni.
Rifacimento intonaci sopra il 10% della superficie: il comma 220 dell’art. 1 della legge di bilancio, vuole semplicemente ricordare che ove l’intervento riguardi superfici consistenti di intonaco, superiori al 10% delle cosiddette superfici opache disperdenti (non quelle dei vani scala) esse devono essere ricostruite con materiali che garantiscano per ciascuna zona climatica di appartenenza un valore di trasmittanza termica non superiore a quelli indicati nella Tabella 2 dell’allegato B del DM 11/3/2008. Tale valore si otterrebbe o con isolamento termico fatto dall’interno (ipotesi quasi sempre impraticabile), o con l’applicazione, sulle facciate esterne, di idonei pannelli isolanti, dello spessore di 7/8 cm (rivestimento a cappotto), anch’essi di difficile applicazione quando l’immobile è sotto la tutela della soprintendenza, o questo tipo di lavorazione sia di difficile esecuzione per la presenza di lesene, cornici, fregi, decori, fascioni marcapiano, ecc.
In tal caso è consigliabile rivolgersi ad un tecnico abilitato per ottenere una certificazione o autocertificazione presso la competente soprintendenza.
Rateizzazione dei pagamenti alle imprese: anche se, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale in questione, il comma 219 dell’ Articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio), fà riferimento a spese documentate e sostenute nell’anno 2020, e quindi, almeno per il momento, sembrerebbe escludere le spese pagate negli anni successive, è utile sapere che, in caso di affidamento dell’appalto ad una impresa che pratica modalità di pagamento fino a 10 anni, come molte ormai fanno, il pagamento all’impresa verrebbe comunque effettuato nel 2020 dal condominio o dal proprietario per il tramite della banca o finanziaria, alla quale il condominio rimborserebbe l’importo finanziato anche negli anni successivi all’esecuzione dei lavori, al loro collaudo e alla emissione della fattura, e questo consentirebbe di conservare il beneficio della detrazione indipendentemente dal fatto che essa venga restituita alla banca/società finanziaria in 12/24 o 120 rate e questo garantisce il diritto al riconoscimento del “bonus”. È altresì utile sapere che le banche o le società finanziarie che praticano questo tipo di finanziamento, per potere liquidare all’impresa l’importo dei lavori pretende che il Direttore dei Lavori rilasci al privato o al condominio committente i seguenti documenti timbrati e firmati:
– contabilità finale
– relazione al conto finale
– certificato per il pagamento del conto finale
– certificato di regolare esecuzione
Lavori eseguiti oltre il 2020: al momento non è previsto, ed anzi è forse persino esclusa, la possibilità di beneficiare del bonus per spese sostenute dopo il 2020. Tale beneficio fiscale, introdotto dal Ministro Franceschini sull’esempio di analoga iniziativa del Governo della Francia agli inizi del secolo scorso nell’intento di incentivare la pulizia delle facciate dei fabbricati annerite dal riscaldamento a carbone, è stato introdotto per quest’anno a titolo sperimentale e la sua eventuale reiterazione dipende dai risultati di quello attuale in termini di benefici economici, sociali e architettonici.
Se quindi questo provvedimento non dovesse essere ripetuto, come è invece stato fatto per altri (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, ecc.) , considerato che la legge parla di “… spese documentate sostenute nell’anno 2020 …”, e NON anche di interventi effettuati nel periodo di sostenimento della spesa, le strade percorribili potrebbero essere due:
1. Provvedere al pagamento anticipato dei lavori da eseguire, e quindi beneficiare del bonus facciate, richiedendo all’impresa adeguate garanzie circa il completamento degli stessi, anche di tipo fideiussorio;
2. Continuare in ogni caso i lavori beneficiando per i lavori eseguiti (e pagati) nel 2020 del “bonus facciate” e per quelli rimanenti, da eseguire (e pagare) negli anni successivi del “bonus ristrutturazioni, anche se meno generoso.
Modalità di recupero del 90% delle somme spese: in merito alle modalità di detrazione delle somme spese, esse sono le stesse delle quali si è servito chi ha beneficiatodel bonus ristrutturazioni. Esempio: se i lavori vengono ultimati nel 2020 le spese sostenute, ovvero la quota millesimale di esse, nel caso dei condomini e in base alla certificazione che viene rilasciata dall’Amministratore, viene portata in detrazione in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi, o del modello 730 per lavoratori dipendenti o pensionati, che normalmente avviene nel mese di giugno di ogni anno e quindi per i dieci anni successivi (a partire da giugno 2021), così come detto nel testo del comma 222 che si riporta di seguito “La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.”
Condòmini morosi: alcune Banche o finanziarie hanno già previsto che l’eventuale ricorso al finanziamento consenta di evitare problemi e spese legali in caso di condomini morosi grazie ad una specifica copertura assicurativa.
In caso di vendita: in caso di vendita di un appartamento, il cui proprietario abbia ottenuto il “bonus facciate” può decidere se tenerlo per sé stesso o se trasferirlo all’acquirente ma, in ciascuno di questi due casi, dovrà farne esplicita menzione nell’atto di compravendita, analogamente al caso in cui egli benefici del “bonus ristrutturazioni”.
Eredi: nel caso del bonus ristrutturazioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio fiscale può essere trasferito agli eredi a condizione che ne mantengano la detenzione materiale e diretta nell’anno di eredità e nei successivi, escludendosi quindi la detrazione in caso di locazione. Per il Bonus Facciate non sono ancora state diramate nuove circolari.
Dal 1° gennaio 2020 sarà disponibile la nuova detrazione fiscale riconosciuta a chi rifà la facciata della propria casa o del condominio. Un credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici.
Costo per l’erario del bonus sarà di circa 112 milioni di euro nel 2021, primo anno in cui si manifesteranno gli effetti. Oltre ad avere città più belle, l’obiettivo è innescare un giro d’affari che potrebbe essere di almeno 2,8 miliardi di euro l’anno. Un enorme business per le imprese edili.
Un altro effetto positivo dovuto a questo bonus è il valore degli immobili che avranno sicuramente un giovamento dovuto al rifacimento delle facciate. Tale detrazione si ispira alla legge francese che negli anni sessanta ha cambiato il volto a molte città in Francia
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2019 sulle detrazioni fiscali?
Da quanto emerge dai contenuti del disegno di legge, anche per il 2019 sono confermati gli sconti fiscali per la casa.
Stai progettando di comprare casa?
O magari stai pensando che è proprio arrivato il momento di ristrutturare la tua abitazione o sostituire i mobili per una sferzata di novità? Ecco allora cosa devi assolutamente sapere per affrontare le spese con l’arrivo dell’anno nuovo.
La legge di Bilancio 2019 non prevede nessuna rivoluzione sul bonus ristrutturazioni. Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni saranno prorogate fino al 31 dicembre 2019. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il bonus.
Come per le misure attualmente in vigore, anche tutti coloro che avvieranno lavori di ristrutturazione della propria casa dal 1 gennaio 2019, potranno beneficiare della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute entro il limite di 96.000 euro di spesa, da suddividere in dieci quote annuali.
La detrazione prestabilita è possibile solo nel caso in cui il credito non supera l’ammontare IRPEF del contribuente, diversamente quest’ultimo beneficerà di una percentuale di detrazione inferiore.
Novità sulle detrazioni 2019: in arrivo l’Ecoprestito?
Potrebbe esserci un’interessante novità nel 2019 per i contribuenti che hanno intenzione di avviare interventi di ristrutturazione casa. Si tratta dell’Ecoprestito, una forma di prestito a tasso agevolato, proveniente da un soggetto pubblico, garantito ai cittadini che vogliono realizzare una ristrutturazione o migliorare l’efficienza energetica della propria casa senza avere fondi a disposizione.
Bonus mobili e bonus verde: sicuro di sapere tutto?
Il bonus mobili è stato confermato dalle Legge di Bilancio 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2019. Ne potrà usufruire chi eseguirà lavori di ristrutturazione e acquisterà mobili per qualsiasi zona della casa, compreso il bagno, o grandi elettrodomestici di classe A+. La detrazione prevista è pari al 50% delle spese sostenute ed entro il limite di 10.000 euro. Dovrà essere richiesta in dichiarazione dei redditi e verrà ripartita in dieci rate di pari importo.
Confermato anche il bonus verde: rinnovata di un altro anno la detrazione al 36% per interventi di ristrutturazione, cura e irrigazione del verde privato.
Ecobonus: cosa cambia nel 2019
Stando alla lettura del documento programmatico, confermate le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. La Legge di Bilancio 2019 si appresta a prorogare gli ecobonus attualmente in vigore per tutti quei cittadini che vorranno migliorare l’efficienza energetica delle proprie case. A quanto risulta, ad oggi, le agevolazioni fiscali sono valide per:
Risparmio energetico sull’impianto di riscaldamento
Sostituzione e installazione di infissi, pavimenti, finestre, pavimenti, coibentazione
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Installazione schermature solari
Per alcuni interventi come la riqualificazione energetica globale degli edifici, le coibentazioni o l’installazione di pannelli solari è prevista una detrazione del 65% mentre, per esempio, per la sostituzione di infissi e per la posa in opera di schermature solari la detrazione è al 50%.
Ecobonus per la sostituzione della caldaia
Un discorso a parte merita la categoria dedicata alle caldaie: l’acquisto di nuova caldaia a condensazione può essere agevolato da detrazioni fiscali del 50% o del 65% ma quali sono le differenze?
Detrazione fiscale del 50%: ha diritto alla detrazione del 50% chi, in seguito a ristrutturazione edilizia, acquista una caldaia a condensazione con un’efficienza media uguale a quella necessaria per appartenere alla classe A di etichettatura energetica dell’apparecchio;
Detrazione fiscale del 65%: ha diritto alla detrazione fiscale del 65% chi acquista una caldaia a condensazione di classe A con Approfondimento sulla termoregolazione evoluta appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
Tra gli interventi di ristrutturazione il dubbio interpretativo riguarda le spese sostenute per l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. In merito alla questione, l’articolo 9 comma 5 del DL n.102/2014 obbliga l’installazione di contatori individuali per calcolare il consumo di calore effettivo o di raffreddamento di acqua calda per ogni abitazione, con l’obiettivo di favorire il contenimento dei consumi energetici. In questo caso caso la detrazione delle spese è ammessa nel caso in cui si decida di installare impianti dotati di caldaie a condensazione, o pompe di calore ad alta efficienzaimpianti geotermici a bassa entalpia, in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già esistenti. La suddetta detrazione verrà quantificata al 65% delle spese per un valore massimo di detrazione di €30000.
Ecobonus condomini e Sisma Bonus: ecco le detrazioni fiscali per la ristrutturazione
Per quanto riguarda l’Ecobonus condomini e il Sisma Bonus queste sono le attuali detrazioni fiscali per la ristrutturazione e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021.
L’Ecobonuscondomini, che prevede detrazioni fiscali per lavori di riqualificazione energetica in parti comuni del condominio, potrà arrivare fino al 75%. Il Sisma bonus, che prevede un’importante detrazione fiscale sugli interventi di adeguamento sismico delle case, degli immobili, delle attività produttive e dei condomini è suddiviso in due categorie. Se c’è il passaggio a una classe inferiore di rischio terremoto la detrazione delle spese è del 75%; detrazione delle spese all’85% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.
Sembra certo che tutte le attuali misure di agevolazione fiscali per la ristrutturazione, inserite nel testo ufficiale della Legge di Bilancio 2018, saranno in vigore per tutto il 2019-
I distanziatori livellanti per pavimenti e piastrelle, rappresentano un sistema rivoluzionario che permette di ottenere pavimenti livellati con semplicità e rapidità.
Le aziende di ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata. I distanziatori livellanti sono nati per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto. Per questo motivo le migliori aziende di ceramiche consigliano di posare con i distanziatori livellanti per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa e avere dei risultati professionali.
DOVE SI USANO
Nella posa di piastrelle sottili (Kerlite, Slimtech)
Nella posa di pavimenti rettificati
Nella posa di rivestimenti rettificati
Nella posa di grandi formati
PERCHE’ SI USANO
Per avere una posa a regola d’arte
Per avere una perfetta planarità
Per evitare la cosiddetta “sorpresa del giorno dopo”